Statuto e Regolamenti
Scritto il 22 Feb 2011 da admin in
Art. 1 Denominazione, sede, durata e stemma
1. L’Associazione tennis dilettantistica “Claudio e Geo Giuseppucci” di Macerata, denominata brevemente AT Macerata, le cui origini risalgono agli anni Venti e che fu ricostituita il 9 maggio 1946, ha sede in Macerata, durata illimitata ed è regolata dal presente statuto.
2. L’Associazione, che non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e non razziale.
3. I colori sociali sono il rosso ed il blu in campo bianco.
4. Lo stemma sociale è costituito da un campo di tennis al naturale, disposto orizzontalmente, con le righe di colore bianco e scritte in carat¬tere corsivo di colore blu:
a) “atm”, in alto al centro, tra la riga laterale del singolare e la riga centrale di battuta, e
b) “Claudio e Geo Giuseppucci” in basso al centro, tra le righe laterali del singolare e del dop¬pio.
Art. 2 Scopi sociali
1. Scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere, sviluppare e tutelare con finalità agonistiche, sportive, ricreative e propagandi¬stiche la pratica del tennis dilettantistico e degli sport e giochi similari, secondo le norme delle rispettive federazioni (accettate dall’As¬sociazione), con particolare riguardo al settore giova¬ni¬le, anche tramite la partecipazione ai Campionati nazionali, individuali od a squadre ed alle altre manifestazioni federa¬li, nonché l’organizz¬azione di manifestazioni agonistiche sociali, locali, nazionali ed inter¬nazionali o di scuole di addestramento;
b) promuovere e sviluppare iniziative di qual¬siasi tipo atte a suscitare, alimentare e miglio¬rare le relazioni personali e la co¬nvivenza tra i soci, nonché il loro incremento, anche tramite la gestione della sede sociale, l’organizzazione di manifestazioni sociali, la partecipazione in forma collettiva alle manifestazioni federali;
c) sviluppare e coltivare i migliori rapporti con le altre società sportive.
2. Tutte le attività sopra indicate sono svolte esclusivamente nel territorio dello Stato.
Art. 3 Riconoscimento di società sportiva
1. L’Associazione è riconosciuta, ai fini spor¬tivi, con deliberazione del Consiglio federale delle federazioni a cui è affiliata, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente sta¬tuto che siano imposte dalla legge o richieste dalle fe-derazioni medesime.
Art. 4 Affiliazione
1. L’Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis ed alle altre federazioni per gli sport e giochi similari praticati; esplicitamente dichiara, per sé e per i propri soci, di osserva¬re e di far osservare statuto, regolamenti e de¬liberazioni delle stesse federazioni, nonché la normati-va del C.O.N.I.
2. L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economi¬co, se-condo le norme e le deliberazioni federa¬li, nei confronti delle federazioni e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di sciogli¬mento, anche in ogni caso di ces¬sazione di appartenenza ad una federazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo, in ca¬rica al momento della cessazione di apparte¬nenza ad una federazione, sono personalmente e solidal¬mente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla federazione stessa ed agli altri affiliati.
TITOLO II – SOCI ED AGGREGATI
Art. 5 Ammissione
1. Soci dell’Associazione possono essere tutti coloro che godano dei diritti civili e politici ed abbiano tutti i requisiti di moralità idonei al buon andamento dell’Associazione stessa.
2. Condizioni per l’ammissione sono inoltre:
a) la presentazione di una domanda di ammis¬sione, contenente l’espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro rego¬la¬mento dell’Associazione, oltre a quelle delle Federazioni alle quali è affilia¬ta ed alle quali il presente statuto si adegua;
b) l’accettazione della domanda di ammissione da part¬e del Comita¬to ¬esecutivo, che può stabi-lire anche condizioni o decorrenze parti¬colari;
c) il pagamento della quota di ammissione (se dovuta) e della quota sociale annuale, nelle mi-sure e con le modalità stabilite dal Con¬siglio diret¬ti¬vo.
3. Per i minorenni, la domanda è presentata dall’esercente la potestà, che rappresenta il so¬cio minorenne in ogni occasione nei confronti del¬l’As¬sociazione e ne esercita i diritti.
Art. 6 Categorie di soci
1. I soci dell’Associazione appartengono alle se¬guenti categorie:
a) Benemeriti
b) Ordinari
c) Giovanili
Art. 7 Soci benemeriti
1. I soci benemeriti sono scelti fra coloro che hanno contribuito in modo sensibile all’organiz¬zazione, allo sviluppo ed al prestigio dell’Asso¬ciazione; sono nominati a vita dall’Assemblea dei soci, su proposta del Cons¬iglio direttivo.
2. Essi sono esonerati dal pagamento della quot¬a sociale annuale ed hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari.
3. In particolari circostanze, la qualifica di socio benemerito può essere riconosciuta “alla me-moria” al socio deceduto.
Art. 8 Soci ordinari
1. I soci ordinari, oltre alla quota di ammissione (se dovuta), pagano la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 9 – Famigliari dei soci
1. Il coniuge ed i figli minori d’età dei soci possono usufruire degli impianti e della sede sociale alle stesse condizioni previste per i soci, come indicato nei Regolamenti generale e spe¬ciali.
2. Per il computo dell’età dei figli si fa riferi¬mento all’ora zero del 1° gennaio di ogni anno.
Art. 10 Soci giovanili
1. I soci giovanili sono coloro che non hanno supera¬to il diciottesimo anno di età e pagano la quota sociale nella misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, anche in misura diffe-renziata per età.
2. La qualifica di socio giovanile si perde auto¬maticamente al 31 dicem¬bre dell’anno in cui si compie il diciottesimo anno di età, cosicché il socio gio¬vanile, salve dimissioni scritte, passa automati¬camente a far parte¬ della categoria dei soci ordi¬nari, con tutti i diritti e gli obblighi previsti per quella categoria.
3. Possono, a richiesta, essere inquadrati nella categoria dei soci giovanili anche gli studenti maggiorenni, previa documentazione della loro situazione, fino al compimento della durata le-ga¬le del corso di studi (scuola media superiore od università) e comunque non oltre il 31 di-cembre dell’anno in cui compiono il ventiquattresimo anno di età.
Art. 11 – Aggregati atleti
1. Gli aggregati atleti sono coloro che svolgo¬no esclusivamente attività agonistica o non a-gonistica (ove prevista), a favore dell’Associa¬zione.
2. Debbono chiedere il rilascio della tessera federale valida per l’attività agonistica o non a-gonistica (ove prevista), sotto¬ponendosi agli accertamenti di legge per la tu¬tela della salute nel-le attività sportive.
Art. 12 – Quote e contributi
1. Le quote ed i contributi di competenza del¬l’Associazione sono:
a) la quota di ammissione a fondo perduto, do¬vuta solo dai soci che al momento dell’iscri¬zione sono maggi¬ori di età;
b) la quota sociale annuale dovuta da tutti i soci (esclusi i benemeriti). La quota è indivisi¬bi¬le e ogni suo pagamento parziale è conside¬rato com¬e acconto fino al suo saldo totale;
c) i contributi per l’utilizzazione delle attrezza¬ture sportive;
d) le quote federali, dovut¬e per il rilascio della tessera agonistica o non agonistica, mentre il costo del rilascio della tessera obbligatoria è com¬¬pre¬so nelle quota sociale.
2. Tutte le quote ed i contributi devono essere pagati anticipatamente.
3. Il pagamento della quota sociale annuale av¬viene con inizio dal 1° dicembre dell’anno pre¬ce¬dente e deve essere completato entro il 31 gen¬naio di ¬ogni anno.
4. In nessun caso le quote possono essere resti¬tuite ai soci, sia durante la vita del¬l’As¬so¬cia¬zio¬ne sia in caso di suo scioglimento.
Art. 13 – Perdita della qualifica
1. La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni, comunicate per iscritto all’Asso¬ciazione, non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in o¬gni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo.
b) morosità, dichiarata secondo i termini del Re¬golamento generale;
c) radiazione, pronunciata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo statuto od ai regolamenti e comunque per comporta¬menti considerati incompatibili con l’ulteriore appartenenza all’Ass¬ociazione;
d) perdita dei requisiti soggettivi previsti dallo statuto, dichiarata dal Consiglio direttivo.
TITOLO III – ORGANI SOCIALI
Art. 14 Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione :
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei probiviri;
f) i Revisori dei conti.
Art. 15 Eleggibilità ed incompatibilità
1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci maggiorenni aventi diritto al voto e che non siano considerati professionisti ai sensi delle di¬sposizioni statutarie delle Federazioni spor-tive alle quali l’Associazione è iscritta.
2. Non possono inoltre ricoprire cariche sociali coloro che, in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d’affari con l’Associazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire analoga carica in altre associa-zioni o società sportive tennistiche
4. I membri del Collegio dei probiviri ed i Revi¬sori dei conti non possono rivestire alcuna altra carica sociale.
5. Tutte le cariche sociali sono confermabili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto solo al rimborso delle spese effet¬tivamente sostenute per conto e nel¬l’in¬teresse dell’Associazione, purché dalla stessa preven¬tivamente autorizzate.
Art. 16 Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è sovrana ed è compo¬sta da tutti i soci in regola con il pagamento del-la quota sociale annuale.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
3. Hanno diritto di voto solo i soci benemeriti ed ordinari. I soci ordinari minorenni sono rap-presentati di diritto dal¬l’e¬ser¬cente la potestà.
4. Assistono i soci giovanili, gli aggregati atleti, nonché i soci non in regola con il paga¬mento delle quote.
5. L’Assemblea deve riunirsi una volta all’anno, su convocazione del Presi¬dente, entro la fine del mese di febbraio, per l’approvazione del conto di gestio¬ne annuale. Può riunirsi anche su ri-chiesta, mo¬tivata e con l’indicazione degli ar¬gomenti da trattare, di almeno sei consiglieri in ca-rica o di un quinto dei soci aventi diritto al voto.
6. Essa viene convocata almeno quindici giorni prima me¬dian¬te avviso affisso all’albo sociale, da comunicare a tutti i soci ed aggregati con let¬tera circolare.
7. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della ¬maggioranza dei soci a-venti diritto al voto e in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, con qualsiasi numero di soci pre¬senti aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni, se non altrimenti stabilito, sono con voto palese e prese a maggioranza as-so¬luta di voti. Si svolgono a scrutinio segreto le ele¬zio¬ni di organi sociali, le votazioni relative a per¬sone e quelle per le quali tale forma di v¬otazione è richiesta dalla maggioranza dei votanti.
9. L’Assemblea dei soci non può né discutere né deliberare su argomenti che non siano all’or-dine del giorno.
10. Le deliberazioni assembleari sono affisse all’albo sociale; i verbali assembleari sono con¬servati a cura del Presidente e sono liberamen¬te consultabili dagli aventi diritto a partecipa¬re all’Assemblea.
11. Per il resto l’Assemblea è tenuta secondo le norme previste nel Regolamento generale.
Art. 17 Compiti dell’Assemblea dei soci
1. I compiti dell’Assemblea dei soci sono:
a) eleggere e revocare il Consiglio direttivo, eleggere il Collegio dei probiviri ed i Revisori dei conti;
b) indicare le direttive per l’attività futura del¬l’Associazione;
c) giudicare sulla legittimità statutaria dell’ope¬rato degli altri organi sociali;
d) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
e) approvare annualmente il bilancio patrimo¬niale ed il rendiconto di gestio¬ne;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g) nominare i soci benemeriti;
h) deliberare l’attribuzione di cariche d’onore, per particolari benemerenze;
i) deliberare la radiazione dei soci, su proposta del Consiglio direttivo;
j) deliberare su ogni altro argomento posto al¬l’ordine del giorno.
Art. 18 Il Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio diret¬tivo, nel proprio seno, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite nel Regolamento generale..
2. Egli ha la legale rappresentanza dell’Asso¬ciazione; convoca l’Assem¬blea dei soci; convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato ese¬cu¬ti¬vo; firma gli atti ed i provvedimenti, con po¬testà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell’¬attività dell’Associazio-ne; a¬dot¬ta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza che siano imposti da circostanze eccezio-nali con l’obbligo di riferire al Comitato esecutivo o al Consiglio direttivo nel corso della prima riunione successiva.
3. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni sono, di diritto, esercitate da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, di età.
Art. 19 Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto di tredici mem¬bri, eletti dall’Assemblea dei soci a scrutinio se¬greto, secondo le modalità del Regolamento ge¬nerale.
2. Esso dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, di diritto, ogni due mesi su convocazione del Presidente, ma può riunirsi ogniqualvolta il Presidente lo ri¬tenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinque consiglieri in carica o dal Collegio dei probiviri o dal Reviso¬re dei conti, ¬con l’indicazione degli argomenti da tratta¬re.
4. La presenza di almeno sette consiglieri in ca¬rica è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono prese a maggioranza assoluta di voti. In ca-so di parità, nella votazione palese decide il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la proposta si ha ¬per non accolta.
5. Il Consiglio chiederà all’Assemblea dei soci la riconferma o la sostituzione del consigliere che, nel corso dell’anno precedente, sia stato assente ad almeno la metà delle riunioni tenutesi valida¬mente.
6. Quando, per qualsiasi ragione, viene a man¬care un componente del Consiglio, egli è sostitui¬to, fino alla scadenza normale ¬del mandato:
a) dal primo dei non eletti alle precedenti ele¬zioni, se la mancanza si verifica tra l’elezione e la prima riunione valida;
b) da altro membro eletto dalla prima Assemblea dei soci successiva, in tutti gli altri casi.
7. Il Consiglio direttivo si scioglie:
a) alla scadenza del mandato;
b) quando la sua revoca venga votata in Assem¬blea da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
c) quando i suoi componenti rimangano i¬n nu¬mero inferiore a sette.
8. Per tutto il resto, le riunioni del Consiglio di¬rettivo sono tenute secondo le norme del Rego-la¬mento generale.
Art. 20 Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedi¬menti necessari ed opportuni per il buon anda¬mento tecnico ed amministrativo dell’Associazio¬ne e per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I singoli componenti del Consiglio, dopo l’elezione, devono assume¬re, a proprio carico ed a nome dell’Associazione, tutti gli impegni, le ob¬bli¬ga¬zioni e gli oneri già facenti carico ai prece¬denti consiglieri scaduti e ¬non rieletti; devono so¬stituirli con le personali sottoscrizioni in tutti gli atti, i documenti, i contratti e negozi giuridici correnti, sollevandoli da ogni responsabilità di qualsiasi genere e natura, sia nei rapporti esterni sia nei rapporti interni dell’Associazione
3. Sono inoltre compiti del Consiglio direttivo:
a) nominare il Comitato esecutivo e dichiarare la decadenza dei suoi componenti;
b) nominare, tra i propri componenti, il Presi¬dente, uno o più Vicepresi¬denti, il Segretario, il Tesoriere ed, anche al di fuori dei propri componenti, il Direttore del circolo ed il Di¬rettore sportivo, nonché assegnare ogni altro incarico ritenuto opportuno e necessario per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione, stabilendone preventiva¬mente il programma di massima;
c) approvare, modificare, abrogare i Regola¬menti, generale e speciali, a maggioranza as¬soluta dei componenti;
d) dichiarare la perdita della qualifica di socio;
e) compilare il conto patrimoniale e di gestione da sottoporre annualmente all’Assemblea dei soci;
f) proporre all’Assemblea dei soci la nomina dei soci benemeriti e l’attribu¬zione di cariche d’o-nore;
g) proporre all’Assemblea dei soci la radiazione di un socio;
h) determinare annualmente, entro il 31 otto¬bre, gli importi della quota di ammissione e della quota sociale annuale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
i) determinare l’importo dei contributi per l’uso degli impianti e di ogni altro contribu¬to, con effetto dal 1° aprile o dal 1° ottobre successivo;
j) espletare, in genere, ogni altro compito de¬mandatogli dall’Assemblea dei soci o dal pre¬sente statuto.
Art. 21 Il Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è composto:
a) del Presidente dell’Associa¬zione che ne è membro di diritto e lo presiede;
b) di quattro membri eletti dal Consi¬glio di¬rettivo nel pro¬prio seno.
2. Compiti del Comitato esecutivo sono:
a) deliberare in merito all’attività degli incaricati dei vari settori, secondo le direttive e salva la ratifica del Consiglio direttivo;
b) decidere sulle domande a socio ed a¬ccettare le dimissioni;
c) realizzare gli scopi sociali;
d) promuovere e realizzare lo sviluppo quantita¬tivo e qualitativo dell’Asso¬ciazione;
e) ogni altro compito demandatogli dal Consi¬glio direttivo o previsto nello statuto o nel Re¬golamento generale.
3. I membri del Comitato esecutivo decadono con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo
Art. 22 Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supple¬nti, nominati dal¬l’Assemblea dei soci a scrutinio segreto, per la durata di cinque anni. I membri effettivi, nel cor-so della prima riunione, eleggono tra di loro il Pre¬sidente del Collegio.
2. Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigi¬lare sull’andamento morale dell’Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del con¬traddittorio, tutte¬ le contro¬versie che insorgano tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati, nonché quelle che insorga¬no tra i soci e gli altri organi sociali
3. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di prendere, a carico dei soci, i provvedimenti di¬sciplinari, con deliberazione motivata appellabi¬le nel termine di quindici giorni d¬alla comuni-ca¬zione all’interessato.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il Pre-sidente.
5. Il Regolamento generale disciplina le modalità di sostituzione dei membri effettivi, nei casi di loro assenza od impedimento.
Art. 23 I Revisori dei conti
1. I Revisori dei conti, nel numero di un effettivo ed un supplente, eletti, a scrutinio segreto dal¬l’Assemblea dei soci, per la durata di tre anni, esercitano le funzioni di controllo amministra-tivo e finanziario.
2. In particola¬re:
a) controllano l’¬amministrazione sociale, formu¬lando proposte, consigli e rilie¬vi;
b) vigil¬ano sulla regolare esecuzione dei delibe¬rati degli altri organi sociali;
c) partecipano alle riunioni del Consiglio diret¬tivo e, quando ne siano richie¬sti, del Comitato esecutivo con funzioni consultive, oltre che di controllo;
d) redigono una propria relazione sul rendiconto di gestione annuale;
e) esprimono la propria opinione sulle proposte di modifica dello statuto e del¬ Regolamento generale.
3. Il Regolamento generale disciplina le modalità di sostituzione del Revisore effettivo, nei casi di sua assenza od impedimento.
TITOLO IV – DISCIPLINA
Art. 24 Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari che può prendere l’Associazione a carico di un socio o di un at-leta ag¬gregato, secondo le modalità di cui al presente statuto, sono:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) sospensione a termine, fino ad un anno;
c) radiazione.
2. I provvedimenti a) e b) sono inflitti, in primo grado, dal Collegio dei probiviri.
3. Il provvedimento c) è inflitto in primo grado dall’Assemblea dei soci, a maggiora¬nza dei due terzi dei votanti, su proposta dettagliatamente motivata del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.
4. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.
5. Tutti i provvedimenti inflitti sono appellabi¬li di fronte al collegio arbitrale.
6. L’Associazione si impegna inoltre a rispet¬tare ed a far rispettare ai propri soci ed aggre¬gati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi di giustizia delle Federazioni a cui è af¬filiata.
Art. 25 Vincolo di giustizia e clausola com¬promissoria
1. L’Associazione, i soci e gli aggregati si im¬pegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni a cui l’As¬so¬ciazione aderisce.
2. I soci e gli aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 808 del Codice di pro-cedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli or¬gani di giustizia, federali o sociali.
4. Il Consiglio direttivo, per particolari e giu¬stificati motivi, può concedere deroga al vinco¬lo di giustizia.
5. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre moti¬vato.
6. Il Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comun-que tenuto ad espri¬mersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interes¬sato.
7. Decorso inutilmente detto termine la dero¬ga si presume concessa.
8. L’inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radia¬zione.
9. Le procedure ed il lodo sono regolati dalle norme del Regolamento generale.
Art. 26 Collegio arbitrale
1. Il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla desi¬gnazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi pre¬feribilmente tra i componenti degli organi di giusti¬zia o di altri organi e commis-sioni delle Federazioni a cui l’Associazione aderisce.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presi¬dente è demandata al Presidente del Comitato re-gionale di una delle Federazioni a cui l’associazione è affiliata, che deve provve¬dere anche alla designa¬zione dell’arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
3. Gli arbitri, perché così espressamente con¬venuto ed accettato, giudi¬cano quali amichevoli compositori inappe¬l¬l¬abilmente e senza modali¬tà di procedura.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l’esecu¬zione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sot¬toscrizione da parte degli arbitri, presso la Se¬gre¬teria dell’Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
TITOLO V – CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE
Art. 27 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà sociale.
Art. 28 Rendiconto annuale
1. L’anno finanziario dell’Associazione ha ini¬zio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.
2. Il rendiconto consuntivo, patrimoniale e di gestione, unitamente alle relazioni che lo accom¬pagnano, deve essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell’As¬semblea annuale.
3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale sono rinvestiti nell’ambito delle finalità sociali, con divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, salve diverse prescrizioni di legge.
Art. 29 Scioglimento e liquidazione
4. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’Associa¬zione avvengono:
a) di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
b) per deliberazione dell’Assemblea dei soci, a maggioranza di quattro quinti dei votanti, pur-ché rappre¬sentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
5. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci maggiori d’età, anche se non in regola con il pagamen¬to ¬delle quote sociali.
6. L’Assemblea delibera contestualmente anche sulla nomina di uno o più liquidatori, fissando-ne i poteri, e sulla destinazione dell’eventuale resi¬duo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra as¬sociazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali preferibilmente sportivi.
TITOLO VI – NORMATIVA
Art. 30 Regolamenti
1. È facoltà del Consiglio direttivo emanare re¬golamenti interni per disciplinare l’uso degli im¬pianti sportivi, della sede e¬ degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi.
2. L’osservanza di tutti i regolamenti è rigoro¬samente obbligatoria per i soci e per gli aggrega¬ti.
Art. 31 Modificazioni dello statuto
1. Il presente statuto può essere modificato o abrogato dall’Assemblea dei soci, a¬ maggioranza dei due terzi dei votan¬ti, purché questi ultimi rappre¬sentino almeno un quarto del totale dei so-ci aventi dirit¬to al voto
2. In questo caso è ammessa anche la votazione diretta per corrisponden¬za, in forma di refe-ren¬dum, secondo le modalità del Regolamento gene¬rale.
Art. 32 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente sta¬tuto e nei regolamenti, si fa rinvio alle norme dell’ordinamento giuridico italiano ed a q¬uelle delle Federazioni a cui l’Associazione è affilia¬ta, in quanto compatibili.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci del 14 febbraio 1999 e modificato, negli articoli 1 e 15, dall’assemblea dei soci del 19 febbraio 2006.
Articolo 1
1. Possono accedere ai locali ed agli impianti dell’Associazione solamente i soci, salvo il caso di convenzioni stipulate con enti od altre società sportive e quanto disposto all’articolo 15 del Regolamento.
2. Durante lo svolgimento di gare od altre manifestazioni che si svolgono in particolari giornate o periodi, può essere consentito eccezionalmente l’accesso di estranei.
Articolo 2
1. Il socio che desideri invitare a giocare una persona amica deve chiedere regolare autorizzazione alla Segreteria, che lo rilascerà dietro benestare di un componente del Consiglio direttivo.
2. In relazione all’articolo 7 dello statuto, la quota di socio ordinario consente la frequenza e l’uso degli impianti sociali al coniuge ed ai figli minori di anni 14.
Articolo 3
1. I soci sono obbligati, all’interno del circolo ed allorché fuori di esso difendono i colori sociali, a mantenere un contegno corretto, educato ed improntato a sportività, rispettando ogni norma stabilita dagli organi sociali.
Articolo 4
1. I soci debbono evitare di arrecare disturbo di qualsiasi genere a coloro che sono impegnati nel gioco del tennis, non debbono danneggiare gli impiantì ed in particolare modo non debbono: calpestare i campi, se non calzando le apposite scarpe da tennis, giocare al pallone od andare in bicicletta all’interno del circolo ed usare della piattaforma adiacente i locali della sede sociale per qualsiasi sport o gioco.
Articolo 5
1. I soci minori di anni diciotto non possono fumare o giocare a carte nell’interno del circolo.
Articolo 6
1. I soci che si comportino in modo contrario alle norme di cui sopra saranno ammoniti, sospesi o radiati secondo le modalità dello statuto in relazione alla gravità della loro condotta.
Articolo 7
1. I soci riconoscono nel Presidente il loro creditore diretto per quanto da essi dovuto all’Associazione.
2. La tassa di ammissione deve essere pagata subito ed in un’unica soluzione.
3. La quota sociale è dovuta e quindi esigibile dal primo giorno dell’anno sociale a cui si riferisce.
4. La quota annuale si paga anticipatamente in una o più soluzioni, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
5. I soci che si allontanino da Macerata per almeno un anno possono essere, su loro richiesta, dichiarati assenti.
6. I soci assenti sono sospesi da ogni diritto e dovere sociale, compreso l’obbligo del pagamento della quota annuale.
Articolo 8
1. I soci in ritardo con il pagamento delle quote sociali sono dichiarati morosi, a mezzo avviso affisso nella sede sociale.
2. Ad essi sarà richiesto il pagamento delle quote insolute, aumentate delle spese, tramite ricevuta bancaria all’incasso, senza ulteriori avvisi.
3. Qualora alla data del 30 giugno non abbiano regolarizzato lo loro posizione, essi perderanno la qualifica di soci, su comunicazione del Consiglio direttivo, fermo restando il diritto del circolo al recupero delle quote dovute, anche per via legale.
4. I soci cancellati per morosità possono essere riammessi solo dopo il pagamento delle quote insolute e di una nuova tassa di iscrizione.
Articolo 9
1. La prenotazione dei turni di gioco si effettua con inizio dalle ore 18 di ogni giorno , solo per i due giorni successivi, presso il custode dei campi, il quale, rilasciando ricevuta di pagamento della tariffa, annota l’avvenuta prenotazione sugli appositi fogli, consegnatigli alla predetta ora dal direttore del circolo.
Articolo 10
1. Una volta prenotato il turno, ai soci non verrà rimborsato il relativo importo, anche se non abbiano utilizzato i campi, salvi i casi – accertati dal direttore del circolo – d’indisponibilità degli stessi nelle ore prenotate.
Articolo 11
1. I giocatori debbono scendere in campo calzando scarpe da tennis a fondo liscio e vestendo possibilmente una tenuta bianca.
2. Durante il gioco non è permesso fumare.
Articolo 12
1. I soci che siano sprovvisti di palle da tennis possono prenderne in affitto presso il custode.
2. Il prezzo, per ogni terna di palle usate, è stabilito in lire cento per ogni ora di gioco.
3. Il custode deve rilasciare quietanza del pagamento effettuato.
Articolo 13
1. Il custode deve provvedere alla perfetta manutenzione dei campi ed in particolare deve innaffiarli tra un turno e l’altro e spazzare le righe bianche.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia giornaliera degli spogliatoi e degli impianti igienici, nonché a quella settimanale della sede sociale e delle tribune, del giardino e dello spazio riservato al battimuro.
3. Deve provvedere, altresì, al momento della chiusura del circolo, a riporre le suppellettili mobili del campo ed a conservare, senza alcuna responsabilità, gli oggetti dimenticati dai soci.
4. Il custode, nell’ordinamento ed espletamento delle sue mansioni, dipende direttamente ed esclusivamente dal direttore del circolo.
Articolo 14
1. Il direttore del circolo, in relazione alle condizioni stagionali, è tenuto a stabilire l’orario di apertura del circolo stesso e di conseguenza l’orario di lavoro del custode.
2. Stabilisce, altresì, la possibilità di poter usare i campi nel caso di maltempo o di lavori di rifacimento, nonché l’orario diurno e notturno dei turni di gioco.
Articolo 15
1. Le competenze per l’applicazione di questo Titolo I del Regolamento spettano al direttore del circolo e subordinatamente al custode che è tenuto a riferire le eventuali inadempienze dei soci.
2. Il direttore del circolo, allo scopo di mantenere in perfetta efficienza o migliorare gli impianti e locali dell’Associazione, ha la facoltà di disporre le spese che si rendessero urgenti e necessarie, re¬la¬zio¬nan¬do¬ne successivamente il Comitato esecutivo.
TITOLO II – Dei soci e delle tariffe
Articolo 16
1. In applicazione dell’articolo 5 dello statuto le quote sociali vengono stabilite come segue:
a) i soci sostenitori debbono versare “una tantum” L.150.000 (centocinquantamila) e restano esonerati dal pagamento delle quote mensili per 6 (sei) anni;
b) i soci ordinari debbono versare all’atto dell’iscrizione la somma di L. 5.000 (cinquemila) e pagare le quote sociali in ragione di L. 1.000 (mille) mensili;
c) i soci juniores ed allievi debbono versare all’atto dell’iscrizione la somma di L. 2.000 (duemila) e pagare le quote sociali in ragione di L. 500 (cinquecento) mensili;
d) i soci temporanei debbono versare L. 3.000 (tremila) mensili.
2. Le quote di iscrizione, a richiesta del socio, possono essere rateizzate fino ad un massimo di dieci rate mensili.
3. I soci che alla fine dell’anno finanziario non abbiano corrisposto le dovute quote saranno dichiarati morosi, a mezzo di comunicazione scritta.
4. Trascorso un mese dalla comunicazione senza che abbiano regolarizzato la loro posizione, essi perderanno la qualifica di socio, su decisione del Consiglio direttivo.
Articolo 17
1. Le tariffe dei campi da gioco, per ogni turno di 55 minuti, sono le seguenti:
ORE DIURNE
SINGOLARE soci ordinari L. 500
“ juniores e allievi L. 200
DOPPIO soci ordinari L. 800
“ juniores e allievi L. 800
ORE NOTTURNE
SINGOLARE soci ordinari L. 800
“ juniores e allievi L. 800
DOPPIO soci ordinari L. 1.200
“ juniores e allievi L. 1.200
Articolo 18
1. In deroga al primo comma dell’articolo 1 del Regolamento sono ammessi, in particolari e provvisorie situazioni ed a discrezione dei membri del Consiglio direttivo, degli ospiti.
TITOLO III – Dell’Assemblea generale dei soci
Articolo 19
1. Le sedute dell’Assemblea generale dei soci sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa assemblea a maggioranza di voti.
2. Analogamente viene eletto il segretario che redige il verbale.
Articolo 20
1. L’Assemblea generale dei soci non può né discutere né deliberare su materie che non siano all’ordine del giorno.
2. Tale norma non si applica se la discussione della materia estranea all’ordine del giorno è votata dai due terzi dei partecipanti alla seduta.
3. Non possono, in ogni caso, essere discusse al di fuori dell’ordine del giorno le seguenti materie:
1) Le modifiche allo statuto
2) Le approvazioni dei bilanci
3) L’elezione di organi sociali
Articolo 21
1. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
2. Se un socio turba l’ordine o pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all’ordine nella stessa seduta, il Presidente propone alla Assemblea l’esclusione dai lavori del socio, che viene votata immediatamente per alzata e seduta.
4. Restano in ogni caso applicabili le sanzioni previste nell’articolo 24 dello statuto.
TITOLO IV – Della discussione
Articolo 22
1. Nessuno può allontanarsi dall’argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento per fatto personale.
2. E’ considerato fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
3. Sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
4. Il Presidente può interdire la parola, per il resto della discussione sull’argomento in esame, al socio che, dopo richiamo, continui a discostarsene.
Articolo 23
1. I richiami allo statuto, al Regolamento generale ed all’ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
Articolo 24
1. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussone o la deliberazione debba rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione.
2. Questa iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.
TITOLO V – Delle votazioni
Articolo 25
1. Come dispone l’articolo 14 dello statuto, le deliberazioni non sono valide se non sono state votate a maggioranza assoluta di voti, salvo che lo statuto od il Regolamento stabiliscano una maggioranza diversa.
2. In caso di parità di voti la proposta non s’intende approvata.
3. Quando venga richiesta dallo statuto o dal Regolamento una maggioranza assoluta od altrimenti qualificata, nel computo dei votanti vanno conteggiati anche gli astenuti.
4. I voti nulli vanno invece esclusi.
Articolo 26
1. Tutte le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti o per acclamazione.
2. In caso di parità si procede al ballottaggio.
3. Per l’elezione del Presidente, la maggioranza richiesta è quella assoluta.
4. Ove non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione viene ripetuta.
5. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
Articolo 27
1. Le altre votazioni di approvazione o rigetto di proposte o altro avvengono per alzata e seduta, salvo che, per evitare confusioni o per altro motivo, venga richiesto l’appello nominale.
2. Le votazioni per alzata e seduta sono soggette a controprova immediatamente dopo la proclamazione dei risultati.
3. L’appello nominale è sempre necessario per le votazioni di revoca di incaricati, di consiglieri o di membri del Comitato esecutivo.
Articolo 28
1. Iniziata la votazione non è più concessa la parola, salvo che per richiamo alle norme sull’esecuzione delle votazioni esposte nel presente Regolamento generale.
TITOLO V – Del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo
Articolo 29
1. Per le sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, nonché di ogni altro organo sociale collegiale, valgono, in quanto applicabili, le norme esposte per l’Assemblea dei soci, nonché quelle riportate negli articoli dello statuto riferentisi agli organi medesimi.
Articolo 31
1. Il Consiglio direttivo, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce l’importo della tassa di ammissione, della quota annuale, delle tariffe per l’uso delle attrezzature sociali, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, portandolo a conoscenza dei soci tramite apposite tabelle.
Articolo 32
1. Il Comitato esecutivo, tra l’altro, stabilisce:
a) l’orario di apertura e di chiusura del circolo sociale;
b) l’assegnazione di uno o più campi a disposizione di un maestro o di un allenatore;
c) l’assegnazione di campi, in determinati giorni ed ore, per gli allenamenti ai giocatori designati dal direttore sportivo;
d) la limitazione all’uso dei campi per i soci in occasione di gare, tornei od altre manifestazioni, nonché in occasione di lavori od altro.
Articolo 33
1. In relazione a quanto previsto dallo statuto, il verbale delle sedute del Consiglio direttivo, come quello delle sedute del Comitato esecutivo, redatto dal segretario, deve contenere: l’indicazione dei consiglieri presenti e quella dei consiglieri dichiarati assenti ingiustificati; l’argomento delle principali deliberazioni adottate; la sottoscrizione del segretario e del Presidente o di chi ne fa le veci.
TITOLO VI – Delle competenze
Articolo 34
1. Il segretario ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) ricevere le domande di ammissione a socio e comunicare il loro esito;
b) comunicare ai singoli membri la convocazione del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
c) curare i rapporti dell’Associazione con gli organi federali, sia centrali sia periferici, provvedendo alla riaffiliazione annuale, al pagamento delle quote federali, al tesseramento dei giocatori designati dal direttore sportivo;
d) curare la corrispondenza dell’Associazione, gli abbonamenti a giornali e riviste;
e) compilare i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo;
f) conservare i registri dei verbali delle sedute dell’Assemblea dei soci, del Collegio dei probiviri e dei Revisori o di ogni altro eventuale organo sociale;
g) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali, per la parte di sua competenza;
h) curare la comunicazione di ogni genere tra l’Associazione ed soci;
i) comunicare, in occasione di votazioni od altro, il numero dei soci aventi diritto a voto.
Articolo 35
1. Il tesoriere ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti di ogni genere, curando la raccolta e la conservazione di ogni documento giustificativo;
b) curate la tenuta dei libri contabili dell’Associazione, esibendoli, su richiesta, alle riunioni degli organi sociali.
2. Nelle sue mansioni il tesoriere è coadiuvato dal direttore del circolo, per quanto di competenza,
Articolo 36
1. Il direttore del circolo ha, in particolare, i seguenti compiti.
a) provvedere alla manutenzione ordinaria del circolo sociale e degli impianti in genere, informando il Comitato esecutivo per la ratifica delle spese sostenute;
b) curare la riscossione delle quote campi, palle ed in genere di ogni altra somma derivante dall’attività del circolo sociale, consegnando periodicamente le somme suddette al tesoriere;
c) curare l’applicazione dei regolamenti speciali, deliberati dal Consiglio direttivo, per l’uso dei campi e del circolo sociale, anche tramite il personale di custodia, che da lui direttamente dipende.
TITOLO VII – Disposizione finale
Articolo 37
1. Il presente Regolamento generale è parte integrante dello statuto sociale e può essere modificato od abrogato solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo.
2. I regolamenti speciali devono ad esso uniformarsi e non possono stabilire deroghe alle norme qui contenute.
3. Il Collegio dei probiviri decide sull’eventuale inosservanza di questa norma.
L’uso degli impianti, quando le condizioni atmosferiche li rendono praticabili senza loro danno, è riservato ai soci in regola con il pagamento della quota sociale, che abbiano perfezionato la loro prenotazione secondo le norme di seguito riportate.
E’ vietato entrare nei campi di gioco senza indossare una regolare tenuta tennistica, secondo le regole della F.I.T., e senza idonee calzature con fondo liscio, in gomma o para, e senza tacco.
Art. 2
E’ facoltà del Direttore del circolo non consentire l’uso degli impianti che necessitano di manutenzione o di altri lavori.
Il Direttore del circolo, direttamente o tramite gli addetti alla custodia e manutenzione, regola e disciplina l’afflusso dei soci sui campi. E’ quindi tassativamente vietato rivolgere richieste o lamentele agli addetti alla custodia e manutenzione.
Art. 3
Ogni turno di gioco è di 55 minuti (o di 115 minuti, in caso di due turni consecutivi), iniziando allo scoccare dell’ora (o della mezz’ora per i campi sottoposti a tale orario), onde consentire la manutenzione dei campi.
I giocatori, allo scadere del tempo prenotato, debbono abbandonare il campo, senza ulteriori inviti, a qualunque punto del gioco si trovino. Allo scopo di avvisare i giocatori dello scadere del loro turno, potrà essere utilizzata una campanella.
Art. 4
Il Direttore del circolo può riservare uno o più campi:
– per i corsi collettivi di addestramento o perfezionamento;
– per le lezioni individuali dei maestri o degli istruttori a ciò autorizzati dall’Associazione;
– per lo svolgimento di manifestazioni sportive, sociali e non;
– per l’allenamento delle squadre agonistiche dell’Associazione;
– per particolari esigenze che, di volta in volta, saranno dallo stesso valutate, con obbligo, in tal caso, di riferire al Comitato nella prima riunione successiva.
Art. 5
Le prenotazioni per i turni di gioco devono essere fatte di persona, dalle ore 19 nei giorni feriali . Le prenotazioni possono riguardare solo il giorno corrente ed i tre giorni successivi.
In caso di disponibilità dei campi, le prenotazioni possono essere fatte anche telefonicamente, facendosi chiaramente riconoscere quale socio dell’Associazione.
In ogni caso, il pagamento della quota prevista per l’uso degli impianti deve essere effettuato anticipatamente, perfezionando cosé la prenotazione.
La prenotazione può essere rinunciata senza penalità almeno 24 ore prima dell’orario fissato; altrimenti è comunque dovuta, a titolo di penalità, la quota fissata per l’uso degli impianti, indipendentemente dalla possibilità o meno che di quel turno usufruiscano altri soci o l’associazione.
Art. 6
Il circolo non fornisce racchette o palle o altre attrezzature per il gioco, la cui disponibilità deve pertanto essere curata dai giocatori.
Art. 7
L’utilizzazione dei campi coperti, sia con pallone sia con struttura fissa, non può avvenire, da parte dello stesso giocatore, per più di un’ora di singolare o di due ore di doppio, salvo il caso in cui non ci siano prenotazioni per l’orario successivo.
Analoga regola vale anche per i campi scoperti, nelle giornate di sabato e festive.
E’ pertanto vietata la prenotazione a catena, in virtù della quale un socio, usufruendo della propria prenotazione e di quella di altri soci, gioca due o più ore consecutivamente, in contrasto con la regola sopra riportata.
Art. 8
L’uso degli impianti può essere concesso dal Direttore del circolo, sentito il Comitato e compatibilmente con le esigenze sociali, ad altre associazioni od enti sportivi per lo svolgimento di loro manifestazioni sportive.
La richiesta non può comunque essere accolta se non pervenuta almeno trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredata dell’indicazione dei giorni, delle ore e del numero dei campi di cui si chiede la disponibilità.
Art. 9
Tutti i soci ed i loro ospiti, nonché gli estranei ammessi all’interno del circolo debbono tenere un comportamento scrupolosamente improntato a serietà ed educazione, sia nei rapporti reciproci sia nei rapporti con gli addetti alla custodia ed alla manutenzione degli impianti.
In caso di inadempienza, gli estranei saranno allontanati, mentre i soci saranno sottoposti ai procedimenti disciplinari previsti dallo Statuto sociale.
Art. 10
Sono tassativamente proibiti i giochi d’azzardo; ai soci minori d’età è vietato ogni gioco di carte.
Fatta eccezione per gli spogliatoi e la palestra, è vietato frequentare la sede sociale in tenuta di gioco o indossando le stesse calzature usate per il gioco sui campi in terra battuta.
Art. 11
I soci sono responsabili dei danni o dei guasti o di usure anormali causati alle attrezzature, sia personalmente sia dai propri famigliari ed ospiti, e sono quindi tenuti a risarcire le spese necessarie per le riparazioni o per la sostituzione.
Art. 12
E’ vietato introdurre animali, sia liberi sia al guinzaglio, negli impianti o nella sede sociale.
Possono essere introdotti animali negli spazi esterni adibiti a verde, purché idoneamente legati e custoditi, cosé da non recare danni o molestie a persone o cose.
Art. 13
L’Associazione Tennis “Claudio Giuseppucci” di Macerata non assume alcuna responsabilità per oggetti o valori lasciati incustoditi, sia negli spogliatoi sia altrove, né per danni od infortuni causati dall’uso di apparecchiature elettriche di proprietà individuale dei soci.
Art. 14
I soci debbono saldare ogni loro pendenza, sia nei confronti del circolo, sia nei confronti dei gestori del bar, immediatamente e comunque, al massimo, settimanalmente.
Art. 15
Il presente regolamento speciale è adottato ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto.
E’ fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Macerata, ottobre 1985